Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.
8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui  pubblicato e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
 
Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione  degli  oneri
                    amministrativi sulle imprese 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio  di  liberta'  di
iniziativa economica sancito dall'articolo 41  della  Costituzione  e
del  principio  di  concorrenza  sancito  dal  Trattato   dell'Unione
europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore  dei  decreti
di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le  previsioni  del
presente articolo: 
    a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque  denominati  per  l'avvio  di  un'attivita'  economica   non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio
di proporzionalita'; 
    b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'  pubbliche
perseguite,   nonche'   le   disposizioni   di    pianificazione    e
programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente
finalita' economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori  economici
ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia'
presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e
servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori
economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori
nei loro confronti. 
  2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in  ogni
caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di  interesse
pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni  di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,  presenti
e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli
necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla
liberta', alla dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. 
  3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo  i
criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui  all'articolo   34   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione
da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed
ambiti di intervento degli  atti  regolamentari,  e'  autorizzato  ad
adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  per
individuare le attivita' per le quali permane  l'atto  preventivo  di
assenso  dell'amministrazione,  e  disciplinare   i   requisiti   per
l'esercizio delle  attivita'  economiche,  nonche'  i  termini  e  le
modalita'    per    l'esercizio    dei    poteri     di     controllo
dell'amministrazione,  individuando  le  disposizioni  di   legge   e
regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate
a decorrere dalla data di entrata in vigore dei  regolamenti  stessi.
L'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  rende  parere
obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione
degli  schemi  di  regolamento,  anche  in  merito  al  rispetto  del
principio di proporzionalita'. In mancanza del parere nel termine, lo
stesso si intende rilasciato positivamente. 
  4. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le  Regioni  si
adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro  il
31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai
sensi dell'articolo 120 della  Costituzione.  A  decorrere  dall'anno
2013, il predetto adeguamento  costituisce  elemento  di  valutazione
della virtuosita' degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20,  comma
3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  A  tal  fine  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31  gennaio
di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli  enti
che hanno provveduto all'applicazione delle  procedure  previste  dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il  termine
di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto  elemento  di
valutazione della virtuosita'. Le Regioni a  statuto  speciale  e  le
Provincie autonome di  Trento  e  Bolzano  procedono  all'adeguamento
secondo le previsioni dei rispettivi statuti. 
  4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «entro un anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». 
  4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». 
  5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto pubblico di persone  e  cose  non  di  linea,  i
servizi  finanziari  come  definiti  dall'articolo  4   del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi  di  comunicazione  come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.
59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato  interno,  e  le  attivita'   specificamente   sottoposte   a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente. 
 
          Riferimenti normativi 
              L'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011,  n.  148,  reca   :   "Abrogazione   delle   indebite
          restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e
          delle attivita' economiche.". 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   41    della
          Costituzione: 
              "Art. 41. L'iniziativa economica privata e' libera. 
              Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale
          o in modo da recare danno alla  sicurezza,  alla  liberta',
          alla dignita' umana. 
              La legge determina i programmi e i controlli  opportuni
          perche' l'attivita'  economica  pubblica  e  privata  possa
          essere indirizzata e coordinata a fini sociali". 
              Si riporta il testo dell'articolo 34 del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "Art. 34 . Liberalizzazione delle attivita'  economiche
          ed eliminazione dei controlli ex-ante 
              1. Le disposizioni previste dal presente articolo  sono
          adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed
          m), della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di
          concorrenza secondo condizioni di pari  opportunita'  e  il
          corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' per
          assicurare  ai  consumatori  finali  un  livello  minimo  e
          uniforme di condizioni di accessibilita' ai beni e  servizi
          sul territorio nazionale. 
              2.  La  disciplina  delle   attivita'   economiche   e'
          improntata  al  principio  di  liberta'  di   accesso,   di
          organizzazione e di svolgimento, fatte  salve  le  esigenze
          imperative  di   interesse   generale,   costituzionalmente
          rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario,  che
          possono   giustificare   l'introduzione   di   previ   atti
          amministrativi di assenso o autorizzazione o di  controllo,
          nel rispetto del principio di proporzionalita'.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari .". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  20,  comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  recante
          Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. 
              "Art. 20. Nuovo patto di stabilita' interno:  parametri
          di virtuosita'. 
              (Omissis). 
              3. Gli enti che, in esito a quanto previsto  dal  comma
          2, risultano collocati nella classe  piu'  virtuosa,  fermo
          l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica  fissati,  a  decorrere
          dall'anno 2012, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
          decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti  locali  di  cui  al
          primo   periodo    conseguono    l'obiettivo    strutturale
          realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di
          cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a  quello
          risultante  dall'applicazione  alle  spese   finali   medie
          2007-2009 della percentuale annua  di  riduzione  stabilita
          per il calcolo dell'obiettivo  2011  dal  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie  di  cui
          al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo  1
          commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010,  n.  220.  Il
          contributo degli enti territoriali alla manovra per  l'anno
          2012 e' ridotto di 95 milioni di  euro  per  le  regioni  a
          statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province  e
          di  65  milioni  di  euro  per  i  comuni  con  popolazione
          superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente  ridotto,  per
          un importo di 20 milioni di euro,  l'obiettivo  degli  enti
          che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36
          del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette
          riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di
          cui al comma 2 del presente articolo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  1,  alinea,
          del citato decreto-legge n. 138 del 2011,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  3.  Abrogazione   delle   indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche 
              1. Comuni, Province,  Regioni  e  Stato,  entro  il  30
          settembre  2012,  adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al
          principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita'  economica
          privata sono libere ed e' permesso tutto cio'  che  non  e'
          espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: 
              a) vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e
          dagli obblighi internazionali; 
              b)  contrasto  con  i   principi   fondamentali   della
          Costituzione; 
              c) danno alla sicurezza, alla liberta',  alla  dignita'
          umana e contrasto con l'utilita' sociale; 
              d) disposizioni indispensabili per la protezione  della
          salute umana,  la  conservazione  delle  specie  animali  e
          vegetali, dell'ambiente, del  paesaggio  e  del  patrimonio
          culturale; 
              e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta  di
          giochi pubblici  ovvero  che  comunque  comportano  effetti
          sulla finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  31,  comma  2,  del
          citato decreto-legge n. 201 del 2011, come  modificatodalla
          presente legge: 
              "Art. 31. Esercizi commerciali 
              (Omissis). 
              2.  Secondo  la  disciplina   dell'Unione   Europea   e
          nazionale  in   materia   di   concorrenza,   liberta'   di
          stabilimento e libera prestazione di  servizi,  costituisce
          principio generale dell'ordinamento nazionale  la  liberta'
          di apertura di nuovi esercizi  commerciali  sul  territorio
          senza contingenti, limiti territoriali o altri  vincoli  di
          qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
          della salute, dei lavoratori,  dell'ambiente,  ivi  incluso
          l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni  e  gli
          enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni
          del presente comma entro il 30 settembre 2012. 
              Si riporta il testo degli articoli 4 e  5  del  decreto
          legislativo  26  marzo  2010,  n.  59   (Attuazione   della
          direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel  mercato
          interno): 
              "Art. 4. Servizi finanziari 
              1.  Sono  esclusi  dall'ambito  di   applicazione   del
          presente  decreto  i  servizi  finanziari,  ivi  inclusi  i
          servizi bancari  e  nel  settore  del  credito,  i  servizi
          assicurativi   e   di    riassicurazione,    il    servizio
          pensionistico professionale o individuale, la  negoziazione
          dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e
          quelli di consulenza nel settore degli investimenti. 
              2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano, in particolare: 
              a) alle attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento  di
          cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari  di
          cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  alle  attivita',  ai  servizi  di
          investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione  A
          ed alla sezione B del medesimo Allegato. 
              Art. 5. Servizi di comunicazione 
              1. Ai servizi ed alle  reti  di  comunicazione  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
          259, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui  ai
          titoli IV e V della parte prima del presente decreto.". 
              La direttiva del Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio
          relativa ai servizi  nel  mercato  interno,  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376.